Quanto durerà il mercato della traduzione brevettuale? A cura di Federico Perotto

La traduzione di brevetti costituisce per decine di LSP (Language Service Provider) e per migliaia di traduttori un core business economicamente rilevante e strategicamente forte, date le competenze intrinseche e necessarie a portarlo avanti con successo, e dato il posizionamento che conferisce tanto a livello di traduzione legale, quanto sul piano delle specializzazioni in traduzione tecnico-scientifica.

Ricordiamo che tale mercato si posiziona in uno scenario chiave per le economie mondiali, vale a dire quello dell’innovazione, la cui relativa letteratura deve obbligatoriamente applicare norme di esattezza e precisione formale e terminologica, e laddove andrebbe rispettato il principio di democrazia linguistica, così come sancito dalla Costituzione Europea, a salvaguardia del diritto a comprensione e accessibilità nella lingua nazionale in cui ci si sente maggiormente a proprio agio.

Dal nostro punto di osservazione, registriamo tuttavia tre minacce al mercato della traduzione professionale di brevetti: il Protocollo di Londra sul Brevetto Europeo, il Brevetto Comunitario, e la traduzione automatica. Andiamo a esaminarle brevemente, con ordine.

1. Il Protocollo di Londra sul Brevetto Europeo

L’idea di un brevetto comune e armonizzato risale agli albori del sistema brevettuale europeo; ma le conseguenze sono oggetto di controversia, come dimostra la questione della traduzione dei brevetti. Ridurre il numero di lingue in cui occorre tradurre i brevetti, in modo da ridurre i costi, è in contrasto con il diritto di accesso a informazioni brevettuali presentate in una lingua familiare. La proposta (2001) della Commissione Europea, direzione generale del mercato interno, raccomandava di eseguire meno traduzioni, a scapito però dell’entità del risarcimento reclamabile a chi plagia un brevetto che non sia stato tradotto in una lingua nota a quest’ultimo.

La conferenza governativa degli Stati contraenti dell’Organizzazione europea dei brevetti sulla riforma del sistema europeo dei brevetti (Parigi 24-25 giugno 1999) nominò un gruppo di lavoro “Regolamento delle controversie” e un gruppo di lavoro “Riduzione dei costi” con il compito di sottoporre al governo degli stati contraenti un rapporto dimostrante la possibilità di abbassare di circa il 50% i costi risultanti dalle traduzioni dei brevetti europei nelle relative lingue nazionali. Tale gruppo di lavoro elaborò una proposta d’accordo sull’applicazione dell’articolo 65 della CBE (Convenzione sul Brevetto Europeo).

Ai termini di quest’accordo, tutti gli stati aventi come lingua ufficiale una delle tre lingue ufficiali dell’EPO (European Patent Office) rinunciano al loro diritto di esigere una traduzione dei brevetti europei nella loro lingua, mantenendo tuttavia le rivendicazioni nelle tre lingue ufficiali dell’EPO (inglese, tedesco francese).

D’altra parte, se uno Stato contraente non ha nessuna lingua ufficiale in comune con l’EPO, esso conserva il diritto di esigere una traduzione delle rivendicazioni in una delle sue lingue ufficiali. Rinuncia però ad esigere una traduzione integrale dell’intero fascicolo (descrizione, riassunto, didascalie delle figure) del brevetto europeo in una delle sue lingue ufficiali, se quest’ultimo è stato rilasciato in una delle lingue dell’EPO che avrà precedentemente designata, oppure se è stato tradotto in tale lingua. Ogni Stato conserva inoltre il diritto di esigere che, in caso di controversia, il titolare fornisca a proprie spese una traduzione completa del brevetto europeo.

Queste regole sono state formalizzate in un documento denominato “Protocollo di Londra” (London Agreement, ottobre 2000), sottoscritto e ratificato da una “maggioranza qualificata” tramite l’istituto della “Cooperazione rafforzata” (Enhanced Cooperation).

Stando alla documentazione EPO, il Protocollo di Londra avrebbe portato a una riduzione dei costi di traduzione del 45%, e ovviamente i suoi maggiori sponsor sono stati Germania, UK e Francia, con l’altrettanto prevedibile endorsement degli Stati Uniti, il cui Ufficio Brevetti Federale aveva dichiarato a suo tempo: “Bisogna che il mondo intero comprenda che l’inglese è LA LINGUA in materia di proprietà intellettuale”.

Stupisce che anche la Francia abbia espresso un sostanziale “Châpeau bas” a fronte di tale arroganza linguistica, ma il MEDEF e la convinzione di avere una lingua forte a livello internazionale hanno giocato un brutto scherzo al settore della traduzione locale, e all’utilizzo della lingua francese in campo brevettuale.

Per quanto riguarda l’Italia, il nostro Parlamento non ha ratificato il Protocollo di Londra, sebbene in passato (es. Confindustria 2007) ci siano state pressioni per una sua implementazione. Tuttavia, la spada di Damocle continua a incombere, ed è nelle mani di decisori politici spesso scarsamente competenti in materia di comunicazione, linguistica, strategia e innovazione.

Il Protocollo di Londra è comunque opzionale: gli Stati europei saranno liberi di applicarlo oppure no.

2. Il Brevetto Comunitario

Il 3 marzo 2003 è stato raggiunto un accordo sul Brevetto Comunitario mirato a ridurre drasticamente i costi di traduzione dei brevetti in Europa. Tale accordo si basava su una proposta di compromesso – principalmente sui costi e sui regimi linguistici ¬– che teneva in considerazione alcuni elementi del dibattito circa il costo elevato del brevetto in Europa, la copertura del brevetto nei Paesi Europei, e la certezza del diritto per controversie riguardanti i brevetti. Nel 2000, infatti, la Commissione aveva presentato una proposta di regolamento che intendeva stabilire il Brevetto Comunitario (COM (2000) 412).

L’intenzione del Brevetto Comunitario è di conferire ai titolari della domanda di brevetto il diritto di ottenere, con una sola richiesta, un singolo brevetto legalmente valido in tutta l’UE a un costo decisamente inferiore rispetto a quello attuale, principalmente riducendo le lingue ammesse e le traduzioni. Il regime linguistico previsto per il Brevetto Comunitario è quello trilingue EPO, cioè ancora inglese, francese e tedesco. Le domande, quindi, per essere ammesse, dovranno essere redatte in una di queste lingue.

Il sistema europeo dei brevetti si fonda su due trattati internazionali: la Convenzione di Monaco sul brevetto europeo (CBE) del 1973, e la Convenzione di Lussemburgo del 1975 sul brevetto comunitario (CBC 1975), che oggi fa parte integrante dell’Accordo sul brevetto comunitario, firmato nel 1989 (ABC 1989). Il brevetto comunitario istituito dalla CBC era destinato a riunire la molteplicità di titoli di protezione derivanti dal rilascio di un brevetto europeo in un solo titolo di protezione unitario ed autonomo per tutta la Comunità europea.

Gli obiettivi della CBE e dell’ABC sono diversi, ma complementari. La CBE ha come obiettivo la razionalizzazione del rilascio dei brevetti tramite l’introduzione di una procedura centralizzata di Brevetto Europeo (European Patent) gestita dall’EPO a Monaco: è quindi aperta all’adesione di qualsiasi Stato europeo. L’ABC mira a realizzare gli obiettivi del mercato unico europeo, in particolare l’instaurazione di pari condizioni di concorrenza e della libera circolazione delle merci, quindi attraverso l’istituto del Brevetto Comunitario (Unitary Patent).

Con la creazione del Brevetto Comunitario, a differenza del Brevetto Europeo, si intende dare agli inventori la possibilità di ottenere un brevetto unico giuridicamente valido in tutta l’Unione europea. I vantaggi (v) derivanti da questo sistema sarebbero i seguenti:

1v. una gestione dei diritti più facile, poiché non vi sarebbe più il passaggio attraverso una fase nazionale, con una teorica riduzione delle spese;

2v. evitare il moltiplicarsi delle azioni in materia di contraffazione in ogni Stato membro, poiché l’attore potrebbe concentrare le sue azioni nel luogo in cui è domiciliato il convenuto;

3v. con l’istituzione di un organo giurisdizionale centrale (qual era nelle prime intenzioni) competente a pronunciarsi sull’interpretazione e sulla validità del brevetto comunitario, si garantirebbe una maggiore certezza giuridica;

4v. una riduzione sostanziale dei costi di brevetto, in particolare di quelli legati alla traduzione e al deposito.

Ma… Alcuni svantaggi (s) gettano ombra sulla supposta convenienza di questo modello:

1s. l’accordo sulle tasse di mantenimento in vita dei brevetti comporta una perdita di introiti per gli uffici brevetti nazionali, per cui l’accordo porta a un punto di pareggio, di convenienza rispetto al Brevetto Europeo, solo nei casi in cui quest’ultimo venisse nazionalizzato in 4-5 Paesi, che è un punto di pareggio sconveniente in gran parte dei depositi;

2s. dal punto di vista del titolare di brevetto, potrebbe non risultare né allettante, né conveniente la prospettiva di restare esposto alle conseguenze di una singola azione legale in tutta Europa, mentre con il Brevetto Europeo ci si tutela nazione per nazione;

3s. laddove il brevetto europeo e gli istituti nazionali preposti alla materia dispongono di una vastissima letteratura di precedenti giuridici a cui fare riferimento, il Brevetto Comunitario parte pressoché “vergine”, per cui sono prevedibili ed estremamente probabili contenziosi senza fondamenta chiare e un lungo periodo di sperimentazione a detrimento delle “cavie” titolari di Brevetto Comunitario… Per non parlare dell’attuale posizione di stallo che Brexit ha portato nell’allocazione della ossimorica “terza corte europea unica” (le altre due sono a Monaco di Baviera e a Parigi) che sarebbe stata a Londra, pure nel suo estremo tentativo di abbandonare doveri e mantenere i vantaggi in sede comunitaria. Ultimamente si è parlato di Milano o Torino come sedi alternative ai fuoriuscenti britannici, ma è tutto in alto mare, e il “Sistema Italia” non sta dando gran prova di coesione in merito;

4s. nelle fasi di registrazione e deposito sarà garantito un possibile (teorico) forte risparmio in traduzione, ma tutto ciò che potrà seguire in termini di contenzioso sarà a carico del titolare di brevetto, e a costi probabilmente molto più elevati (la traduzione legale in media costa molto più cara rispetto alla traduzione brevettuale).

Quindi, il Brevetto Comunitario potrà essere presentato nella lingua nazionale e dovrà essere tradotto in una sola delle lingue dell’Ufficio Europeo dei Brevetti. Le rivendicazioni, invece, andranno necessariamente tradotte nelle varie lingue nazionali al fine di convalidarne la tutela giuridica. Qui ricordiamo che le rivendicazioni contano, in termini di testo rispetto alla descrizione, nella maggioranza dei casi per il 5-15% del totale.

Ora siamo al 2020 inoltrato e, nonostante nel 2013 il brevetto Comunitario sia stato ratificato da 25 su 27 dei Paesi della UE (tutti ad eccezione di Italia e Spagna), e nel 2015 sia passato anche in Italia, il Tribunale Unico è poi diventato trino, con una delle sedi in UK, poi venne la Brexit… Insomma, per tutti i motivi elencati due paragrafi più sopra, il Brevetto Comunitario è lungi dal costituire una valida alternativa al Brevetto Europeo.

E come la mettiamo, rispetto alla discriminazione linguistica? Be’, nel 2011 Italia e Spagna contestarono l’uso della Cooperazione Rafforzata per introdurre il regime trilingue inglese/tedesco/francese sul brevetto comunitario, in quanto non conforme ai trattati europei, ma nel 2013 la Corte Europea rigettò il reclamo.

La Spagna diede immediatamente seguito con altri due reclami, entrambi nuovamente rigettati dalla Corte Europea nel 2015, anno in cui la Spagna (ancora tutt’oggi) tenne il punto sui principi espressi nei reclami precedenti, e invece l’Italia, come già anticipato poche righe sopra, entrò a far parte del trattato sul Brevetto Comunitario, accettandone i regolamenti.

Il regolamento europeo a supporto del Brevetto Unitario prevede, tra l’altro, che venga fornito un servizio di traduzione automatica, ma, citando le parole riportate nel regolamento stesso: “For information purposes only and should not have any legal effect”. Scarico di responsabilità interessante, dato che i brevetti depositati e le loro traduzioni depositate sono documenti dal valore legale.

Tuttavia, questo curioso punto ci accompagna al terzo argomento del presente articolo: la validità della traduzione automatica nella traduzione di brevetti.

La traduzione automatica

Oltre al “servizio” (non meglio specificato) di traduzione automatica promesso (ma non suggerito per fini formali) dal regolamento del Brevetto Comunitario, da alcuni lustri l’EPO lavora su una sua piattaforma in collaborazione con eminenti sviluppatori e con enormi risorse e corpora, pure mettendola in commercio, ma sempre prendendo le distanze dalle responsabilità implicate in un suo uso professionale.

Tutto ciò sembrerebbe in contraddizione con l’ormai pluriennale entusiasmo della Language Industry circa i progressi delle MT da statistiche a neurali e circa la qualità esprimibile in MTPE (Machine Translation Post Editing, per i non addetti ai lavori: significa far aggiustare le imperfezioni della traduzione automatica a revisori umani chiamati “post-editor”).

La realtà è che bisogna fare i conti con una banale osservazione: i brevetti sono documenti dal valore legale, quindi in certi casi basta una virgola fuori posto per cambiare ambito di protezione con perdite potenzialmente milionarie. Figuriamoci se perdiamo pezzi di testo in giro, o se chiamiamo un singolo elemento o processo in modi diversi in traduzione, come accade molto sovente anche da parte dei sistemi di traduzione automatica più avanzati, e in fase di post-editing risulta difficile accorgersene e “mettere a posto” una base troppo grezza per portare a una traduzione corretta e conforme come da specifiche generali della traduzione brevettuale.

La tecnologia informatica applicata alle regole, alla statistica, alle reti neurali, alla linguistica computazionale sta facendo continui progressi, ma man mano che ci si avvicina all’ambìto ma temuto superamento del “Test di Turing” (quando un essere umano non distinguerà più se sta comunicando con un altro essere umano o un robot) la curva di avanzamento è sempre più lenta, e l’intoppo della contestualizzazione semantica resta la criticità maggiore per ricercatori e sviluppatori.

Laddove MT sta per Machine Translation, PE sta per Post Editing, HT sta per Human Translation e QC sta per Quality Check, la pretesa equazione

MT + PE = HT + QC

non regge alla stragrande maggioranza dei test di qualità che considerino semantica, terminologia/lessico, concordanze, sintassi, morfosintassi, ortografia, completezza, formattazione e stile, mentre la realtà dei fatti sta in una più onesta rappresentazione

(MT*k) + PE < HT + QC

dove k è una variabile dal valore 0 < k < 1 inversamente proporzionale rispetto agli errori commessi da MT, quindi progressivamente tendente a 1. Ovviamente i costi seguono la stessa disequazione: la MTPE è più economica rispetto a una traduzione + revisione umana, per cui, assumendosi i relativi rischi derivanti da una qualità mediamente inferiore (che vanno da una percezione di inadeguatezza a seri problemi legali) è, come spesso capita, all about money… Probabilmente, per risolvere il delicato passaggio della contestualizzazione semantica servirà un ulteriore cambio di paradigma rispetto alle regole e agli approcci applicati finora. Ray Kurzweil, uno dei maggiori esperti a livello mondiale di Intelligenza Artificiale, e fautore del concetto di Singolarità, ne ha identificato l’orizzonte temporale nel 2029: a prescindere da questa previsione è ragionevole pensare che nel giro di pochi lustri il test di Turing sarà superato, tendendo quindi a una disequazione MT > HT; ma a quel punto dovranno ancora passare anni, prima che le applicazioni capaci di ciò siano messe in commercio a prezzi abbordabili.

Insomma, le agenzie e i professionisti della Language Industry che operano nel settore della traduzione brevettuale camminano apparentemente su un terreno minato. Tuttavia, l’approfondimento sulle caratteristiche del terreno stesso ci porta a un cauto ottimismo, perlomeno nel medio periodo, circa la tenuta complessiva dei nostri mercati di riferimento.

InnovaLang ha adottato, al riguardo, una strategia “mista”: continuiamo a puntare sulla traduzione brevettuale, grazie al costante aumento di ordini che ultimamente ci ha fatto superare la soglia dei 20.000 brevetti tradotti; al contempo differenziamo i nostri mercati con imprese dall’elevato grado innovativo, nel comparto Legal, nelle traduzioni per le Web Agency, e in Sardegna grazie a Limbas Agency; inoltre, sviluppiamo con i nostri esperti in intelligenza artificiale e in linguistica computazionale un sistema di traduzione automatica che ci consenta di contribuirvi e di monitorare progressivamente lo stato della tecnica dal suo interno, per arrivare preparati nel momento in cui le macchine supereranno le capacità di calcolo, apprendimento e adattamento del cervello umano.

Mettici alla prova, chiedici un preventivo! :-)

Per ulteriori approfondimenti:

Il mercato della traduzione brevettuale

Lingue in trincea: il mercato della traduzione brevettuale in Europa

La traduzione multilingue: una testimonianza dal settore della traduzione brevettuale in Europa

The role of CAT tools in Patent Translation – Chapter 3: Computer-Aided Translation

In un articolo a seguire, su questo blog vi racconteremo del nostro progetto di sviluppo in Machine Translation!