La Traduzione Brevettuale

Federico Perotto (Prefazione di Fabrizio Megale)
La Traduzione Brevettuale – ed. 2014
Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons.- BY NC SA

 

La traduzione brevettuale Linguistica Traduttologia Analisi linguistica Federico Perotto

3. Il mercato della traduzione brevettuale


3.1   Il sistema brevettuale UE fino al 2013

Come abbiamo visto, una domanda di brevetto deve, per poter essere depositata in sede europea, disporre di una versione della descrizione in una lingua a scelta fra inglese, francese e tedesco; le rivendicazioni andranno però pubblicate in tutte e tre queste lingue. Dopodiché, per ottenere copertura nei singoli stati, fino al 2013 sono state necessarie le versioni tradotte nelle singole lingue nazionali.

I costi della traduzione delle richieste di brevetti sono molto alti; con questo sistema è assai più costoso brevettare un’invenzione in Europa rispetto agli Stati Uniti o in Giappone. Dalla tabella che segue (Tab. 1, aggiornata al 2003, ma comunque attuale e indicativa) appare chiaramente la differenza del costo di un brevetto in Europa rispetto agli Stati Uniti e al Giappone. I valori sono espressi in Euro.

Spese per pratica e ricerche Spese d’esame Tassa

di concessione

Tassa

 di rinnovo

Spese

di traduzione

Onorari degli agenti Totale
Europa* 1.342 1.431 715 16.790 12.600 17.000 49.878
USA 690 1.210 2.730 5.700 10.330
Giappone 210 1.100 850 5.840 8.450 16.450

* I costi indicano un brevetto europeo esteso solo a otto stati.

Lo schema che segue (Tab. 2) fornisce alcuni riferimenti circa i costi indicativi relativi al brevetto europeo, con una tolleranza minimo-massimo.

Tabella 2

Fase Commenti Costo
(migliaia di euro)
Domanda iniziale Stabilisce la data di priorità 3-5
Doamnda PCT Finalizza le rivendicazioni ed avvia il processo di estensione nei singoli paesi 5-6
Brevetti nazionali Deposito nei singoli paesi
Esame nei singoli paesi
Concessione nei singoli paesi
Mantenimento e difesa
15-25
10-20
20-30
Variabile
Costo totale 45-85

Come si evince da questo documento, le procedure per la concessione del brevetto richiedono risorse finanziarie significative, oltre che l’accesso a competenze specifiche e la non divulgazione dei risultati prima del deposito della domanda.

I costi di traduzione rappresentano circa il 25% del totale. Il sistema in vigore fino al 2013 avrebbe costituito, quindi, un ostacolo alla ricerca, allo sviluppo e all’innovazione.

Qualche anno fa, uno studio avrebbe anche dimostrato che le traduzioni sono consultate solo in casi estremamente rari: presso l’Institut National de la Propriété Industrielle francese, ad esempio, le traduzioni verrebbero prese in considerazione soltanto nel 2% dei casi.

A questo proposito, nel “Libro verde sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa – promuovere l’innovazione tramite il brevetto”, presentato dalla Commissione nel 1997, sono state sintetizzate le soluzioni proposte:

– una prima soluzione possibile è quella prospettata nella versione originale della Convenzione di Lussemburgo del 1975: limitare la traduzione soltanto alle rivendicazioni del brevetto (art. 33). Il sistema istituito dalla Convenzione impone quindi una traduzione obbligatoria soltanto delle rivendicazioni, da depositare all’atto del rilascio del brevetto o poco più tardi, e lascia ad ogni Stato contraente la possibilità di chiedere una traduzione del fascicolo del brevetto.

– Una seconda soluzione era stata discussa nell’ambito della Conferenza di revisione della Convenzione di Lussemburgo nel 1989 e aveva riscosso un consenso piuttosto ampio: permaneva la condizione della traduzione del fascicolo completo, ma, nel caso in cui non fosse stata depositata la traduzione in una o più lingue, l’unica conseguenza sarebbe stata che il brevetto non avrebbe prodotto i suoi effetti nello Stato membro o negli Stati membri interessati e non la decadenza del brevetto comunitario. Questa soluzione costituirebbe una deroga al carattere unitario del brevetto comunitario e lo ravvicinerebbe, sotto questo profilo, al regime del brevetto europeo.

– Una terza soluzione possibile in materia di riduzione dei costi di traduzione è la soluzione “globale” elaborata dall’Ufficio europeo dei brevetti. Questa soluzione contiene tre elementi fondamentali:

  1. la pubblicazione, contestualmente a quella della domanda o il più presto possibile dopo questa, di una sintesi “accurata” nella lingua procedurale e, successivamente, la traduzione di questa sintesi in tutte le lingue degli Stati membri;
  1. la traduzione delle sole rivendicazioni, all’atto del rilascio del brevetto;
  1. la traduzione di tutto il fascicolo del brevetto prima di qualsiasi azione intentata dal titolare per far valere i diritti derivanti dal brevetto.


3.2  Il brevetto comunitario

Il 3 marzo 2003 è stato raggiunto un accordo sul Brevetto Comunitario mirato a ridurre i costi di traduzione dei brevetti in Europa del 50%. Tale accordo si basa su una proposta di compromesso che tiene in considerazione alcuni elementi del dibattito in corso negli ultimi anni circa il costo elevato del brevetto in Europa, la copertura del brevetto nei Paesi Europei, e la certezza del diritto per controversie riguardanti i brevetti. Nel 2000, infatti, la Commissione presentò una proposta di regolamento che intendeva stabilire il Brevetto Comunitario (COM (2000) 412). Il recente compromesso riguarda principalmente i costi e i regimi linguistici.

Il Brevetto Comunitario darà agli inventori la possibilità di ottenere, con una sola richiesta, un singolo brevetto legalmente valido in tutta l’UE a un costo decisamente inferiore rispetto a quello attuale: al momento, infatti, la protezione brevettuale – per l’area-campione presa in considerazione nella tabella di cui sopra, comprendente solo otto Stati Membri – costa circa 50.000 euro. Il Brevetto Comunitario, sulla base del nuovo accordo, tenderà a dimezzare questi costi, portandoli a circa 25.000 euro per 25 stati membri, includendo quindi anche i paesi candidati. La riduzione dei costi sarà raggiunta principalmente attraverso la riduzione delle lingue ammesse e delle traduzioni. Il regime linguistico del Brevetto Comunitario sarà quello delle lingue ufficiali dell’EPO, cioè inglese, francese e tedesco. Le domande, quindi, per essere ammesse, dovranno essere redatte in una di queste lingue.

Il sistema europeo dei brevetti si fonda su due trattati internazionali:

– la Convenzione di Monaco sul brevetto europeo (CBE) del 1973;

– la Convenzione di Lussemburgo del 1975 sul brevetto comunitario (CBC 1975), che oggi fa parte integrante dell’Accordo sul brevetto comunitario, firmato nel 1989 (ABC 1989).

Il brevetto comunitario istituito dalla CBC era destinato a riunire la molteplicità di titoli di protezione derivanti dal rilascio di un brevetto europeo in un solo titolo di protezione unitario ed autonomo per tutta la Comunità europea.

Gli obiettivi della CBE e dell’ABC sono diversi, ma complementari. La CBE ha come obiettivo la razionalizzazione del rilascio dei brevetti tramite l’introduzione di una procedura centralizzata, gestita dall’Ufficio europeo dei brevetti di Monaco: è quindi aperta all’adesione di qualsiasi Stato europeo. L’ABC mira a realizzare gli obiettivi del mercato unico, in particolare l’instaurazione di pari condizioni di concorrenza e della libera circolazione delle merci.

Con la creazione del brevetto comunitario, a differenza del brevetto europeo, si intende dare agli inventori la possibilità di ottenere un brevetto unico giuridicamente valido in tutta l’Unione europea. I vantaggi derivanti da questo sistema sono i seguenti:

– la gestione dei diritti sarebbe molto più facile, poiché non vi sarebbe più il passaggio attraverso una fase nazionale, cosa che dovrebbe comportare anche una riduzione delle spese;

– il sistema consentirebbe di evitare il moltiplicarsi delle azioni in materia di contraffazione in ogni Stato membro, poiché l’attore potrebbe concentrare le sue azioni nel luogo in cui è domiciliato il convenuto;

– con l’istituzione di un organo giurisdizionale centrale, competente a pronunciarsi sull’interpretazione e sulla validità del brevetto comunitario, si garantirebbe una maggiore certezza giuridica;

– una riduzione sostanziale dei costi di brevetto, in particolare di quelli legati alla traduzione e al deposito.

Nel marzo 2003 è stato deciso che il brevetto comunitario potrà essere presentato nella lingua nazionale e dovrà essere tradotto in una sola delle lingue dell’Ufficio Europeo dei Brevetti. Le rivendicazioni, invece, dovranno essere necessariamente tradotte nelle varie lingue nazionali al fine di convalidarne la tutela giuridica.

Il Consiglio ha stabilito inoltre che  a partire dal 2010 le controversie relative ai brevetti comunitari saranno esaminate in primo grado dinanzi ad una camera giurisdizionale unica istituita con decisione del Consiglio e denominata “Tribunale del brevetto comunitario”. Tale camera sarà associata al Tribunale di Primo Grado (TPG) delle Comunità europee. Sino ad allora i tribunali nazionali continueranno a essere competenti per le controversie sui futuri brevetti comunitari.

In realtà, siamo al 2014 e, nonostante nel 2013 il brevetto Comunitario sia stato ratificato da 25 su 27 dei Paesi della UE (tutti ad eccezione di Italia e Spagna), il Tribunale Unico non è ancora stato istituito e il Brevetto Comunitario è lungi dal costituire una valida alternativa al Brevetto Europeo.


3.3   Il Protocollo di Londra: prospettive attuali e future

L’idea di un brevetto comunitario risale agli albori del sistema brevettuale europeo; ma le conseguenze sono oggetto di controversia, come dimostra la questione della traduzione dei brevetti. Ridurre il numero di lingue in cui occorre tradurre i brevetti, in modo da ridurre i costi, è in contrasto con il diritto di accesso a informazioni brevettuali presentate in una lingua familiare. Nella proposta (2001) della Commissione Europea, direzione generale del mercato interno, si raccomanda di eseguire meno traduzioni, ma ciò ridurrebbe l’entità del risarcimento che può essere reclamato a chi plagia un brevetto che non sia stato tradotto in una lingua nota a quest’ultimo.

La conferenza governativa degli Stati contraenti dell’Organizzazione europea dei brevetti sulla riforma del sistema europeo dei brevetti (Parigi 24-25 giugno 1999) ha nominato non solo un gruppo di lavoro “Regolamento delle controversie”, ma anche un gruppo di lavoro “Riduzione dei costi” con il compito di sottoporre al governo degli stati contraenti un rapporto dimostrante la possibilità di abbassare di circa il 50% i costi risultanti dalle traduzioni dei brevetti europei nelle relative lingue nazionali.

Questo gruppo di lavoro ha elaborato una proposta d’accordo sull’applicazione dell’articolo 65 della CBE. Ai termini di quest’accordo, tutti gli stati aventi come lingua ufficiale una delle tre lingue ufficiali dell’EPO rinunciano al loro diritto di esigere, secondo l’articolo 65 della CBE, una traduzione dei brevetti europei nella loro lingua. L’esigenza formulata all’articolo 14 della CBE, secondo la quale le rivendicazioni devono essere tradotte nelle tre lingue ufficiali dell’EPO, è mantenuta. D’altra parte, se uno Stato contraente non ha nessuna lingua ufficiale in comune con l’EPO, esso conserva il diritto di esigere una traduzione delle rivendicazioni in una delle sue lingue ufficiali. Rinuncia però ad esigere una traduzione integrale dell’intero fascicolo (abstract, e descrizione) del brevetto europeo in una delle sue lingue ufficiali, se quest’ultimo è stato rilasciato in una delle lingue dell’EPO che avrà precedentemente designata, oppure se è stato tradotto in questa lingua. Ogni Stato conserva inoltre il diritto di esigere che, in caso di controversia, il titolare fornisca a proprie spese una traduzione completa del brevetto europeo.

Queste regole sono state formalizzate in un documento denominato “Protocollo di Londra” (London Agreement, ottobre 2000), che è già stato sottoscritto da dieci Stati: Svizzera, Germania, Francia, Regno Unito, Francia, Danimarca, Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco, Paesi Bassi e Svezia, ed entrerà in vigore il primo giorno del quarto mese dopo il deposito dell’ultimo degli strumenti di ratificazione o di adesione di otto Stati contraenti della Convenzione sul Brevetto Europeo, tra cui i tre Stati nei quali è stato registrato il maggior numero di brevetti europei nel corso del 1999 (Germania, Francia, Regno Unito).

Questo protocollo non solo porterà a una massiccia riduzione dei costi di traduzione, ma implicherà anche che i brevetti europei rilasciati in lingua inglese avranno effetto anche in Svizzera benché non tradotti in nessuna delle sue lingue ufficiali. Data la sua tipicità plurilingue, questa nazione può costituire un punto di riferimento, o quantomeno un’area di sperimentazione interessante per l’Unione Europea.

Stando alla documentazione EPO, il protocollo di Londra porterebbe a una riduzione dei costi di traduzione del 45%, portando il costo medio del deposito di un brevetto medio (sono state considerate 22 pagine) in Europa a circa 3.600 euro, con un risparmio di circa 3.400 euro, che saranno “liberati” e a questo punto disponibili per finanziare attività di ricerca e sviluppo. A tale riguardo Angela Merkel ha osservato “Siamo fieri della nostra diversità in Europa, ma quando si tratta di brevetti comunitari dobbiamo tentare di contenerla. Non possiamo lasciare le cose come stanno, dobbiamo progredire in qualche modo”.

La posizione francese si è delineata grazie alla presa di posizione di multinazionali francesi sostenute dalla direzione del MEDEF (Mouvement des Entreprises de France) aderente all’esigenza portata avanti da qualche anno dall’Ufficio statunitense dei brevetti, che aveva dichiarato a suo tempo: “Bisogna che il mondo intero comprenda che l’inglese è LA LINGUA in materia di proprietà intellettuale”.

E l’Italia? Il nostro Parlamento non ha ratificato il Protocollo di Londra, ma le pressioni per una sua implementazione sono notevoli. Leggiamo da documentazione Confindustria (Roma, 1 febbraio 2007):

“Per quanto riguarda il regime linguistico, Confindustria sostiene da tempo la necessità di limitare il numero delle lingue ufficiali per abbattere i costi di brevettazione e, come obiettivo finale, di adottare la lingua inglese quale unica lingua, con gli evidenti benefici che ne conseguirebbero quanto ai costi, alla certezza, alla validità e alla rapidità dei processi decisionali.

In questa ottica, considerata l’esigenza di adottare in tempi ragionevoli un sistema di tutela giurisdizionale quanto più possibile unitario, l’industria italiana aderirebbe alla proposta, contenuta nel Protocollo di Londra, di un regime basato sulle tre lingue ufficiali di EPO (domanda di brevetto in una delle tre lingue EPO e traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue).

Tali considerazioni ci spingono, in questa fase, a sostenere una rapida approvazione di EPLA e del Protocollo di Londra sul regime linguistico, costituendo essi il primo passo concreto nella direzione dell’istituzione di un brevetto comunitario”.

Il mercato della traduzione è seriamente minacciato: le conseguenze saranno pesanti per numerosi professionisti. In Europa diverse centinaia di traduttori probabilmente dovranno riconvertirsi in un altro ambito della traduzione.

Per ulteriori informazioni circa pro e contro al Protocollo di Londra, si vedano gli allegati 1 (The London Agreement – Le ragioni del Protocollo di Londra) e 2 (Pétition contre le protocol de Londres – Un parere contrario al Protocollo di Londra) nella parte finale del presente trattato.

 

In conclusione, per introdurre la sezione prettamente linguistica del presente manuale (e rincuorare almeno parzialmente i traduttori italiani!), anche se le pressioni per una riduzione dei costi sulle traduzioni sono molto forti e la prevalenza della lingua inglese nei settori scientifici e tecnologici è un dato oggettivo, attualmente per poter depositare una domanda di brevetto in Italia è ancora necessaria una sua versione integrale in lingua italiana. Il Protocollo di Londra è opzionale: gli Stati europei saranno liberi di applicarlo oppure no. La differenza rispetto allo status attuale è che avere una versione obbligatoria in una delle lingue nazionali diverse da Inglese, Francese e Tedesco sarà una scelta, mentre ora è un obbligo.

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