La Traduzione Brevettuale
Federico Perotto (Prefazione di Fabrizio Megale)
La Traduzione Brevettuale – ed. 2014
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2. I diversi tipi di brevetto
2.1 Brevetto d’invenzione
È la forma più diffusa di brevettazione e, nella maggior parte dei Paesi, è l’unica forma di brevettazione possibile per un ritrovato avente caratteristiche tecniche, ovvero che rappresenti la soluzione strutturale o funzionale (es. riguardante un dispositivo o un metodo per il suo funzionamento) di un problema tecnico.
Il deposito di una domanda di brevetto in Italia può essere effettuato attraverso una qualsiasi Camera di Commercio di un capoluogo di provincia, e consiste nella preparazione di una certa modulistica, della descrizione tecnica e nel pagamento delle tasse prescritte.
Possono presentare domanda di brevetto i cittadini italiani e stranieri, le società, le associazioni o più individui collettivamente.
Il deposito, sovente, non viene effettuato direttamente dal richiedente, date le specifiche conoscenze tecnico/giuridiche usualmente necessarie per una accurata redazione dei documenti brevettuali, ma attraverso uno studio specializzato, il quale agisce come mandatario del richiedente stesso.
Dopo il suo deposito, la domanda passa attraverso una serie di fasi di carattere amministrativo prima di venire accettata e giungere al rilascio del brevetto vero e proprio, il quale ha luogo di solito dopo alcuni (anche 4-5) anni dal deposito della relativa domanda.
È comunque da osservare che la protezione del ritrovato brevettato decorre dalla data di deposito della relativa domanda di brevetto, per cui questo “ritardo” non ha generalmente rilevanti ripercussioni pratiche sul richiedente.
2.2 Brevetto per modello di utilità
In Italia, un secondo livello di brevettazione è realizzabile attraverso il deposito di una domanda di brevetto per modello di utilità. Le procedure di deposito e di ottenimento sono identiche a quelle già descritte per il brevetto d’invenzione e il tipo di protezione ottenibile è pure identico.
Differisce invece la durata della protezione che, mentre per il brevetto d’invenzione è di 20 anni, per il modello di utilità si riduce a soli 10 anni, contati sempre a partire dalla data di deposito della domanda; inoltre le tasse di mantenimento del modello di utilità non sono annuali ma quinquennali.
Secondo una opinione comune, il modello di utilità è un tipo di brevetto da utilizzarsi solo nel caso di piccole invenzioni, le quali coinvolgano idee inventive con originalità piuttosto modesta.
Oppure di aggiornamenti e migliorie rispetto allo stato della tecnica anteriore: in questo caso l’oggetto del documento verterà su “innovazioni”, piuttosto che “invenzioni” in senso stretto.
2.3 Differenze tra brevetto d’invenzione e modello di utilità
In generale, in Italia la distinzione tra invenzione e modello non è da basarsi su differenze di livello inventivo, ma su caratteristiche oggettive: metodi e procedimenti dovranno essere sempre protetti come brevetti d’invenzione, mentre i modelli di utilità sono mirati ai ritrovati atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione a dispositivi meccanici già perfettamente noti nella struttura funzionale delle proprie parti.
Come già osservato, l’Ufficio Brevetti italiano effettua sulla domanda depositata un esame di carattere formale, senza valutare i requisiti di novità e originalità della domanda stessa, a differenza di quanto avviene nella maggior parte dei paesi esteri. In questi Paesi, finché la pratica di esame tecnico preventivo è in corso, il richiedente non può di solito iniziare azioni legali contro eventuali contraffattori del brevetto.
È per superare tale ostacolo che tali paesi hanno introdotto il modello di utilità, il quale non è altro che un brevetto concesso senza esame preventivo, in altre parole con una procedura solo amministrativa, come in Italia, e che, dopo la concessione, gode di una presunzione di validità.
A differenza dell’Italia, però, il rilascio di un tale brevetto non esaminato avviene all’estero in pochi mesi, fornendo così al richiedente, rapidamente, un titolo da far valere immediatamente in giudizio, in caso di necessità.
Tra i Paesi esteri che prevedono, oltre al brevetto d’invenzione, anche il modello di utilità, ricordiamo la Germania, l’Austria, il Giappone, la Francia e la Spagna.
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