Il brevetto in Germania: Ufficio marchi e brevetti tedesco e struttura del brevetto
Agenzia Formativa tuttoEUROPA – a.f. 2017-2018
Corso di traduzione specializzata tecnico-scientifica
Autrice: Francesca Condemi
INTRODUZIONE
Nella presente tesina intendo trattare in modo generico, ma comunque esaustivo, dell’Ufficio marchi e brevetti tedesco (Deutsches Patent- und Markenamt), fornendo alcuni cenni riguardo la storia e i servizi offerti dall’ente.
A conclusione dell’elaborato inserirò, inoltre, alcuni cenni sulle specificità strutturali del testo brevettuale.
La tesina è da intendersi come un approfondimento del lavoro svolto durante lo stage presso InnovaLang Srl del Dott. Federico Perotto, in cui ho avuto modo di confrontarmi con la traduzione di brevetti dall’inglese e dal tedesco.
Il brevetto è sicuramente uno dei principali strumenti di privativa industriale per la tutela delle invenzioni tecniche. Per ottenere la protezione per una soluzione tecnica attraverso il brevetto, l’invenzione dovrà superare una determinata procedura di domanda e un esame presso un ufficio brevetti. Nel caso in cui la procedura venga attivata presso un ufficio nazionale, è da considerarsi valido il principio della territorialità: la protezione del brevetto sarà valida esclusivamente nel Paese interessato. Il brevetto europeo rappresenta, invece, una soluzione semplice per far valere il diritto di protezione industriale nei Paesi dell’Unione europea: si tratta di un’unica domanda con relativo esame delle rivendicazioni presso l’Ufficio brevetti europeo (European Patent Office – EPO). Dopo la concessione, il brevetto europeo si scompone in tanti singoli brevetti nazionali, quanti sono gli stati designati, i quali verranno amministrati dai vari uffici brevetti dei singoli Paesi (fascio di brevetti).
Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA)
Il Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA), vale a dire l’Ufficio marchi e brevetti tedesco, è preposto alla protezione del diritto industriale in Germania. Il DPMA ha sede nelle città di Monaco, Jena e Berlino ed è il più grande ufficio di proprietà intellettuale in Europa, il quinto nel mondo. La sede principale è quella di Monaco, ma l’Ufficio venne fondato a Berlino nel maggio del 1877 con il nome di Kaiserliches Patentamt, vale a dire Ufficio brevetti imperiale. Nel maggio del 1877, con la promulgazione della Patentgesetz (1877) venne sancita l’autorità brevettuale e già nel mese di luglio venne convalidato il primo brevetto tedesco a protezione di un procedimento per la fabbricazione di un colore ultramarino rosso (Verfahren zur Herstellung einer rothen Ultramarinfarbe), ideato da Johann Zeltner. Nel 1919 l’Ufficio venne rinominato Reichspatentamt (Ufficio brevetti del Reich), ma dopo la fine del secondo conflitto mondiale venne chiuso e non riaprì prima del luglio 1948, quando a Berlino e Darmstadt vennero aperti centri temporanei per la ricezione delle domande.
Nell’agosto del 1949, con l’Atto sulla costituzione dell’ufficio brevetti nell’area economica unificata (Gesetz über die Errichtung eines Patentamtes im Vereinigten Wirtschaftsgebiet), vide la luce l’Ufficio brevetti tedesco (Deutsches Patentamt) con sede a Monaco e uno staff di 423 persone.
Nell’ottobre del 1990, dopo l’unificazione, l’Ufficio brevetti tedesco integrò l’Ufficio per le invenzioni e i brevetti (Amt für Erfindungs- und Patentwesen) dell’ex DDR, accogliendo nel proprio organico 600 dipendenti e circa 13,5 milioni di brevetti.
Nel 1998 parte degli uffici di Berlino venne trasferita nella città di Jena, in Turingia. Due mesi dopo, nel novembre del 1998, l’Ufficio prese l’attuale nome di Deutsches Patent- und Markenamt.
Riconoscimento di un brevetto in Germania
Per quanto riguarda l’Ufficio marchi e brevetti tedesco (DPMA), la fase di accertamento viene avviata formalmente con l’inoltro della richiesta da parte del richiedente. Il DPMA offre al richiedente la possibilità di ritardare l’accertamento, che va richiesto entro sette anni dalla data di priorità. Segue una verifica dei requisiti di brevettabilità dell’invenzione e dello stato della tecnica ad essa correlato: se l’invenzione non è coerente con lo stato della tecnica, la brevettabilità viene negata. Se invece alcune parti dell’invenzione sono già note, è possibile che le rivendicazioni vengano ridotte o riformulate.
La documentazione deve essere presentata in lingua tedesca. Se la domanda di brevetto viene presentata in inglese o francese, sarà necessario provvedere successivamente a una traduzione ufficiale in lingua tedesca entro dodici mesi dalla data di deposito, ma non oltre i quindici mesi dalla data di priorità dinanzi al DPMA. Se la domanda di brevetto è stata depositata in una lingua diversa da quelle citate, la traduzione dovrà essere consegnata entro tre mesi dalla data di deposito.
La domanda di brevetto deve essere presentata al DPMA di Monaco, alle sedi di Jena e Berlino o in “centri informazione” (Patentinformationszentren) che accettano domande di brevetto e le trasmettono al DPMA. Inoltre, è possibile presentare la domanda di brevetto online oppure tramite posta o fax.
Una volta che l’applicazione viene ricevuta dall’Ufficio marchi e brevetti, l’invenzione risulta depositata e viene riconosciuta la data di deposito, che costituisce la data di riferimento per la valutazione dello stato dell’arte e dell’invenzione. Inoltre, tale data è importante perché rappresenta il limite temporale per domande analoghe di eventuali competitor.
Presentazione della domanda
Gli elementi fondamentali che costituiscono una domanda di brevetto sono:
- richiesta della protezione brevettuale;
- descrizione dell’invenzione, che deve illustrare l’invenzione in modo sufficientemente chiaro e completo, tanto da consentire a un esperto della tecnica di riprodurla;
- nome dell’inventore;
- rivendicazioni, che determinano e delimitano in modo esatto l’oggetto e l’ambito della protezione brevettuale;
- disegni, quando presenti;
- abstract.
Un altro aspetto importante della presentazione della domanda è che non è possibile in alcun modo pubblicare l’invenzione prima della domanda stessa: il brevetto tutela un’innovazione, che per essere tale deve essere sconosciuta al pubblico. Nel caso in cui sia necessario presentare l’innovazione a un partner commerciale o a investitori, è consuetudine pertanto stringere un accordo di riservatezza che garantisca la confidenzialità dell’invenzione da parte dei sottoscriventi, perché anche la divulgazione da parte di terzi preclude l’accettazione della domanda di brevetto.
La protezione del diritto industriale
La protezione brevettuale può essere garantita per invenzioni in campo tecnologico, distinguendo tra prodotti e processi.
Il brevetto di prodotto proteggerà ogni tipo di oggetto, macchina e componente, aggiustamenti di singoli componenti, circuiti elettronici, sostanze chimiche e farmaceutiche. Nessuno può utilizzare il prodotto brevettato previo consenso del titolare del brevetto. Esistono poi i brevetti di procedimenti: questi proteggono, ad esempio, procedimenti per la fabbricazione di prodotti, procedimenti di lavoro o anche l’utilizzo di un prodotto per un certo scopo.
La classica definizione di tecnologia è estesa anche alle biotecnologie, dove gli sviluppatori di prodotti sono interessati alla protezione brevettuale per salvaguardare l’enorme investimento speso nello sviluppo del prodotto. Sequenze genetiche isolate, per esempio, sono considerate sostanze chimiche e possono, dunque, essere brevettate. In base allo stesso principio, anche i microorganismi sono idonei alla protezione brevettuale.
Quanto costa un brevetto
I costi per un brevetto possono essere distinti in due categorie:
- tasse ufficiali di domanda, disamina e mantenimento di un brevetto, queste ultime aumentando gradualmente di anno in anno;
- costi che si presentano nel corso della brevettazione di un’invenzione per ricerche commerciali, eventuali consulenze legali specifiche e traduzioni.
Nel caso in cui l’invenzione non costituisse più una fonte di profitto, è possibile abbandonare il brevetto interrompendo la corresponsione della tassa annuale di mantenimento, rendendo di conseguenza possibile replicare l’oggetto dell’invenzione senza limitazioni.
Dopo la brevettazione
Chiunque sia convinto che un brevetto sia stato concesso erroneamente può presentare un’opposizione alla registrazione entro nove mesi dalla prima pubblicazione del brevetto. L’atto di opposizione deve essere presentato in forma scritta e deve contenere tutte le motivazioni secondo cui, nell’ottica dell’oppositore, la validità del brevetto in questione viene inficiata. A questo punto, una commissione di tre esaminatori del DPMA esaminerà nuovamente il brevetto, tenendo in considerazione i fatti e gli argomenti sollevati nell’atto di opposizione e determinando il mantenimento o l’eventuale revoca, parziale o integrale, della protezione sull’invenzione.
Nel caso in cui soggetti terzi mettano in dubbio la validità di un brevetto dopo il periodo di nove mesi concesso per l’opposizione, è possibile portare la procedura di revoca di fronte alla Corte federale dei brevetti.
Applicazione del brevetto
Tra i diritti conferiti dal brevetto al titolare c’è quello di richiedere l’esclusione di uno o più soggetti dall’utilizzo dell’invenzione brevettata per scopi commerciali.
Nel caso in cui il titolare veda violati i propri diritti è possibile ricorrere in appello presentando un atto di violazione in sede civile ed eventualmente intentare un processo penale.
Durata di un brevetto
In caso di regolare corresponsione delle tasse annuali, dovute dal terzo anno dalla presentazione della domanda, il termine massimo di un brevetto sono 20 anni.
Mediante un certificato di protezione supplementare, la protezione rivolta a prodotti farmaceutici e specie botaniche può essere prolungata fino a 5 anni dopo la scadenza dei 20 normalmente concessi.
Altri servizi del DPMA
Grazie al Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCR), siglato a Washington nel 1970, è possibile ottenere la protezione brevettuale per la propria invenzione in tutti i Paesi firmatari mediante un’unica procedura di domanda internazionale. Il DPMA è abilitato a ricevere domande di brevetto internazionali e, dopo una prima valutazione dei requisiti formali necessari, trasmette la domanda all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (World Intellectual Property Organization – WIPO), con sede a Ginevra, dove la domanda verrà elaborata ed eventualmente accettata.
Struttura del brevetto
Un documento brevettuale ha fondamentalmente le due funzioni fondamentali di illustrare il contesto tecnico dell’invenzione (carattere informativo) e formulare rivendicazioni vincolanti in base a tale contesto (carattere giuridico).
I brevetti si strutturano generalmente in quattro parti fondamentali:
- frontespizio, con le informazioni essenziali relative alla domanda;
- descrizione dell’invenzione, che costituisce la parte tecnica descrittiva e accoglie al suo interno svariate sezioni, tra cui si annoverano:
- stato della tecnica;
- problema tecnico e compito dell’invenzione;
- soluzione dell’invenzione;
- descrizione delle figure e degli esempi di realizzazione;
- elenco dei numeri di riferimento;
- rivendicazioni di brevetto, che rappresentano le caratteristiche tecniche dell’invenzione per cui si richiede la protezione brevettuale e distinguono l’invenzione dall’attuale stato della tecnica;
- figure.
A queste sezioni, possono aggiungersene altre in funzione di una migliore spiegazione dell’oggetto dell’invenzione rivendicato.
In conclusione, la struttura dei brevetti nazionali, europei e internazionali è analoga, pertanto quanto esposto sopra vale in generale per tutti i brevetti.
Fonti e riferimenti
Deutsches Patent- und Markenamt (https://www.dpma.de/index.html).
Manuale per la ricerca brevettuale. Informazione brevettuale: impulso all’innovazione, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano.
La traduzione brevettuale, Federico Perotto, 2014.