La Traduzione Brevettuale

Federico Perotto (Prefazione di Fabrizio Megale)
La Traduzione Brevettuale – ed. 2014
Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons.- BY NC SA

 

La traduzione brevettuale Linguistica Traduttologia Analisi linguistica Federico Perotto

1. Che cos’è il brevetto?

1 attestato, rilasciato da un apposito ufficio, che riconosce la paternità e l’esclusività di un’invenzione o di un marchio: ottenere, richiedere un b.; coperto, protetto da b., di qualcosa, fornito di tale attestato | estens., tale invenzione

2 attestato di abilitazione per l’esercizio di un’attività: prendere, conseguire il b. di pilota, di ufficiale; b. sportivo, certificato di riconoscimento di particolare abilità in una disciplina sportiva: brevetti di nuoto

 Ovviamente a noi interessa la prima definizione, limitata all’invenzione.

 

1.1 Un po’ di storia…

 “The patent system added the fuel of interest to the fire of genius”. Abraham Lincoln

Il termine “patent” deriva dall’espressione latina “litterae patentes”, che si riferisce a lettere aperte, tradotta letteralmente dagli Inglesi come “letters patent”, e in seguito abbreviata in “patent” nella forma di sostantivo, nonostante la stessa lingua inglese preveda anche l’aggettivo “aperto”, tra i significati di “patent”. Il termine “brevetto”, invece, deriva dal termine “litterae breves”, sinonimo di “litterae patentes”, forma che in francese si è poi evoluta in “brevets”. Le letters patent erano i documenti ufficiali con cui venivano conferiti ed annunciati pubblicamente alcuni privilegi, diritti, alti ranghi sociali e titoli.

La protezione della proprietà intellettuale nacque in Italia nel XIV secolo. La prima legge sui brevetti fu approvata nel 1474 dal Senato veneziano e richiedeva la registrazione di ogni dispositivo “nuovo ed ingegnoso” che non fosse stato costruito fino a quel momento nel territorio veneziano, proibendo a ogni privato, eccetto l’inventore, di costruirlo per un periodo di 10 anni, pena il pagamento di sanzioni per la violazione del codice. In Inghilterra la prima forma brevettuale comparve nel XVII secolo, più precisamente nel 1623, quando il Parlamento inglese emanò lo Statuto dei Monopoli, con cui riconosceva il diritto dell’inventore a essere remunerato per il proprio lavoro d’ingegno, vietando il commercio dei brevetti. Circa un secolo dopo, tale diritto fu riconosciuto dalla Costituzione Americana, che dal 1782 sancisce il progresso della scienza e delle arti attraverso l’emissione di diritti esclusivi per un tempo limitato ad autori o inventori per i loro prodotti letterari o per le loro invenzioni.

L’impatto della proprietà intellettuale sull’invenzione subisce un forte impulso con la rivoluzione industriale, come da uno dei suoi simboli: la macchina a vapore perfezionata da James Watt con l’aggiunta del condensatore separato, brevettato nel 1769. Da Watt in poi, il brevetto diventa uno strumento essenziale per garantire il controllo monopolistico dello sviluppo tecnologico.

Nel 1883 emerse la necessità di un accordo internazionale sulla protezione delle invenzioni e quattordici stati sottoscrissero la Convenzione di Parigi, in cui ogni paese si impegnava al rispetto della proprietà intellettuale.

Nel 1886 molti paesi europei firmarono la Convenzione di Berna, che obbligava gli stati firmatari a proteggere il copyright straniero come quello interno. Dopo la convenzione di Berna, copyright e brevetti procedettero parallelamente: gli accordi internazionali del XX secolo si riferiscono sia al diritto d’autore che al brevetto.

Nel Novecento si allarga il numero dei paesi in cui si produce progresso tecnologico. Le due guerre mondiali contribuiscono ad accelerare il processo di espansione e diffusione dei brevetti. Nel XXI secolo oltre l’80% dei brevetti viene depositato dall’industria, mentre in tutto l’Ottocento tale percentuale non aveva superato il 20%.

Oltre le cosiddette nazioni occidentali, anche l’Unione Sovietica e i paesi in via di sviluppo hanno via via affrontato i problemi dell’innovazione. In Unione Sovietica, durante il socialismo reale, gli inventori ricevevano il 2% del valore risparmiato dall’industria. Per la scarsità di tali incentivi, nei paesi del Patto di Varsavia si sviluppò un fiorente mercato nero delle idee, in cui le conoscenze attraversavano clandestinamente la cortina di ferro.

L’attuale panorama è dominato da un sistema di regole internazionali che garantiscono, almeno a livello teorico, il rispetto della proprietà intellettuale. In realtà i requisiti per la concessione di un brevetto sono definiti dall’autorità di ogni singolo stato. I membri dell’UE, tuttavia, hanno armonizzato la propria legislazione in materia di brevetti fissando norme che riflettono la legislazione emanata dalla CBE.


1.2 Definizione di brevetto

Quando si parla di “brevetto”, nel linguaggio comune, ci si riferisce, a seconda del contesto, all’esistenza di un “diritto” (nella fattispecie il diritto di poter produrre e vendere in esclusiva un certo bene o attuare in esclusiva un certo procedimento produttivo), oppure ad un “documento”, che dell’esistenza del diritto ne è da un lato la prova e, dall’altro lato, la spiegazione in dettaglio. Questo dualismo deriva dal fatto che l’istituto legislativo della protezione brevettuale è nato con lo scopo di promuovere il progresso e lo sviluppo tecnico e si è proposto, fin da subito, di raggiungere tale scopo attraverso due vie. Da una parte, attraverso un “premio” verso chi spende tempo e denaro per generare innovazione, premio consistente nel vantaggio competitivo derivante dal fatto di poter sfruttare l’innovazione in regime di monopolio (il diritto), sia pure limitato nel tempo: il brevetto, al contrario del marchio, non è rinnovabile indefinitamente. Dopo un periodo di tempo stabilito, variabile da Paese a Paese e con il tipo di brevetto, il diritto di esclusiva viene meno e chiunque può liberamente realizzare l’invenzione. Dall’altra parte, attraverso uno “scotto” da far pagare a chi richiede il monopolio, consistente nel dover corredare la pratica amministrativa con cui il monopolio “premio” viene richiesto (domanda di brevetto) con una descrizione tecnica così dettagliata (il documento), che la sua sola lettura metta in grado qualunque esperto nel ramo tecnico dell’innovazione di acquisire tutte le informazioni necessarie per realizzare il bene o il procedimento brevettati. Siccome tale descrizione tecnica diviene di pubblico dominio, anche se solo a partire da un certo tempo in poi (di solito 18 mesi, contati dalla data di deposito della domanda), questo sistema consente di ottenere importanti vantaggi:

  1. permette di ottenere la diffusione di conoscenze tecniche che, in caso contrario, rimarrebbero patrimonio esclusivo di chi ha realizzato l’innovazione;
  1. nel corso della durata del monopolio, permette di stimolare i terzi concorrenti, che vogliono competere sul mercato nella stessa area tecnica e non possono “copiare” l’innovazione a causa del brevetto, a ricercare soluzioni tecniche alternative, magari a loro volta innovative e brevettabili, facendo così progredire la tecnica;
  1. nel corso della durata del monopolio, permette comunque a chi ha investito in innovazione ed è titolare del brevetto di recuperare gli investimenti effettuati e di realizzare un utile operando lecitamente e con l’assistenza della legge in un regime di monopolio;
  1. alla scadenza del monopolio, permette a chiunque voglia realizzare l’invenzione oggetto del brevetto di farlo e, di conseguenza, soddisfare il mercato a prezzi più competitivi e in modo più ampio.

La pratica della pubblicazione a una scadenza fissa delle descrizioni tecniche a corredo delle domande di brevetto fa sì che esse costituiscano una letteratura tecnica di prim’ordine, spesso in anticipo su quella usuale (costituita da riviste e libri) che riporta, di solito, notizie relative a prodotti già sul mercato o di imminente lancio. Al contrario, la letteratura brevettuale è, nella maggior parte dei casi, relativa a prodotti/processi ancora in fase di industrializzazione, che saranno posti sul mercato solo negli anni a venire. Tale letteratura è anche facilmente accessibile per gli esperti di brevetti, in quanto è classificata secondo un sistema molto dettagliato ed è disponibile sotto forma di banche dati computerizzate bibliografiche (alcune accessibili in rete), che vengono continuamente aggiornate. È pertanto possibile per le aziende, attraverso la letteratura brevettuale, monitorare le attività di ricerca e sviluppo dei concorrenti, nonché indagare sui settori tecnici in cui è da prevedere nell’immediato futuro un maggiore sviluppo.


1.3 Limiti territoriali e di durata del brevetto

Tornando ora al primo aspetto del brevetto, ovvero al diritto da esso derivante, tale diritto non si concreta in un monopolio assoluto, ma ha limiti ben precisi, sia in termini di estensione territoriale (quello del Paese in cui il brevetto viene rilasciato), sia in termini temporali, che si traducono in una durata limitata del monopolio (generalmente 20 anni calcolati a partire dalla data di deposito della domanda), la quale tiene conto di due esigenze opposte: quella del titolare del diritto, che vorrebbe che il suo monopolio fosse il più lungo possibile, e quella della collettività che vorrebbe, invece, che il ritrovato brevettato fosse immediatamente disponibile alla collettività stessa.

Deroghe al principio della durata massima ventennale del diritto di brevetto si hanno nel campo farmacologico e nel campo delle nuove varietà vegetali.

Per quanto riguarda la farmacologia, dal 1991 un regolamento europeo consente un prolungamento della copertura di cinque anni, per una durata complessiva quindi di 25 anni; tuttavia in Italia il Certificato di protezione complementare ha esteso di 18 anni il periodo brevettuale oltre ai venti già stabiliti, come richiesto dalle aziende farmaceutiche per compensare il tempo impiegato per le sperimentazioni e l’autorizzazione in commercio: un totale di ben 38 anni di durata del brevetto farmacologico.

Nel campo delle varietà vegetali la durata è di 15 anni, escluse le varietà a fusto legnoso per le quali è di 30. Inoltre per le varietà vegetali la durata decorre dalla concessione del brevetto, mentre per le invenzioni ordinarie decorre dal deposito. La distinzione ha un rilievo pratico non indifferente, poiché fra le due date passa generalmente molto tempo. Considerato che quel periodo dura spesso più di cinque anni, e nel frattempo opera la tutela provvisoria della domanda, di fatto anche la protezione delle varietà a fusto non legnoso può avere una durata maggiore di quella dei brevetti ordinari.

Affinché il diritto di monopolio brevettuale venga conservato nel tempo, debbono poi essere soddisfatti certi oneri, quali quello di realizzare il ritrovato brevettato entro un periodo di tempo prefissato, calcolato a partire dal rilascio del brevetto o dal deposito della domanda (se l’invenzione non viene attuata entro tre anni dalla concessione del brevetto o quattro dalla domanda di brevetto, se questo termine viene a scadere successivamente, qualsiasi interessato può chiedere la concessione di una licenza per l’utilizzo non esclusivo dell’invenzione – a meno che la mancata attuazione sia dovuta a cause indipendenti dalla volontà del titolare), e di pagare una tassa annuale, progressivamente crescente, fino alla data di cessazione naturale del monopolio, pena la decadenza anticipata dello stesso.


1.4 I requisiti di brevettazione

Non tutte le innovazioni sono brevettabili, ma solo quelle che soddisfano i requisiti di novità, attività inventiva (o originalità) e industrialità.

 Per possedere novità occorre che il ritrovato, al momento del deposito della domanda di brevetto, non sia compreso nello stato della tecnica, e cioè che non sia stato divulgato o reso accessibile al pubblico.

Il secondo requisito, l’attività inventiva (o originalità), consiste nel fatto che l’invenzione, al momento del deposito della domanda di brevetto, non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica e, più precisamente, non deve risultare evidente per un tecnico del settore.

Il terzo requisito, l’industrialità, è identificato con la suscettibilità del ritrovato ad avere applicazione industriale.

In ultimo, ma non meno importante, occorre che sussista un oggetto su cui esercitare il diritto di esclusività conferito dal brevetto, oggetto identificabile nell’invenzione e cioè, nella soluzione nuova ed originale di un problema tecnico.

L’invenzione costituisce il tema della documentazione brevettuale, cioè dei documenti che devono essere depositati presso l’ufficio competente per ottenere la concessione del brevetto. Una parte di tali documenti, infatti, è proprio destinata all’individuazione dell’invenzione (c.d. “descrizione”) e un’altra parte alla precisazione dei connotati inventivi per i quali si richiede protezione giuridica (c.d. “rivendicazioni”). Ne segue che le rivendicazioni, in connessione con la descrizione, identificano l’invenzione oggetto della tutela e delimitano l’ambito di protezione del brevetto, rendendo palese ai terzi quali attività ricadono nell’ambito della tutela brevettuale e sono pertanto illecite.

Secondo un principio di liceità, non sono brevettabili oggetti che offendono il senso del buon costume e sono contrari all’ordine pubblico: questa categoria di prodotti è difficilmente circostanziabile, data la soggettività del principio. In termini più oggettivi, non sono brevettabili:

– scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici;

– procedimenti per il trattamento chirurgico, per il trattamento di cura del corpo umano e metodi che servano a diagnosticare malattie degli uomini e degli animali;

– schemi, regole o metodi per svolgere attività intellettuali, giochi o attività commerciali;

– programmi per elaboratore (software), tutelabili solo con diritto d’autore (copyright);

– procedimenti biologici per l’ottenimento delle razze animali.


1.5 Sistemi di classificazione

Un brevetto, per essere valido, dovrà consentire di riprodurre l’invenzione ad un esperto nella tecnica nel settore del brevetto. La descrizione dell’invenzione si realizza in un documento in cui viene descritto il brevetto pubblicato dall’Ufficio brevetti e che si struttura nelle rivendicazioni, nei disegni e nella descrizione del brevetto.

La relativa classificazione è mirata a due scopi distinti:

– ordinare i documenti del brevetto secondo il relativo contenuto tecnico. Data la vasta quantità di informazioni raccolte dagli uffici brevetti, il sistema di classificazione è stato introdotto per renderne più semplice la presentazione e per garantire il rapido accesso ai documenti;

– essere sfruttabile come valido strumento di ricerca.

I sistemi di classificazione sono utilizzati per ricerche quali:

– stato della tecnica

– ricerche di violazioni

– ricerche di anteriorità

– ricerche di validità/brevettabilità.

Il sistema IPC di classificazione internazionale dei brevetti, pubblicato dalla WIPO, viene aggiornato ogni 5 anni. Il sistema IPC divide i settori della tecnica in codici. È denominato “internazionale” in quanto è sia utilizzato che concordato a livello internazionale, e si basa sull’Accordo di Strasburgo relativo alla Classificazione Internazionale dei Brevetti. Questo sistema è utilizzato dagli uffici di proprietà intellettuale di circa 90 stati, da 4 uffici territoriali e dall’Ufficio Internazionale della WIPO. La tecnologia è classificata in 8 sezioni con più di 67.000 suddivisioni. Il codice utilizzato per ogni suddivisione consiste in numeri arabi e lettere romane. Gli Uffici Brevetti Nazionali e territoriali protocollano qualsiasi domanda di brevetto e qualsiasi brevetto concesso attraverso questi codici. Attualmente, circa il 95% dei documenti pubblicati nel mondo è protocollato con il sistema IPC. Le nuove edizioni sono pubblicate ogni 5 anni.

Il sistema CE è il sistema interno di classificazione dell’Ufficio Europeo Brevetti basato sui codici di classificazione internazionale dei Brevetti. L’EPO assegna i codici CE ai brevetti pubblicati al fine di rendere l’uso più preciso e semplice della classificazione. A questo scopo i sottogruppi CE vengono aggiunti al codice IPC.

Mentre il codice IPC rimane inalterato per 5 anni, il sistema di classificazione CE si sviluppa costantemente per adattarsi alle necessità dello sviluppo tecnologico. In ogni momento preciso è presente soltanto una versione dello stesso. Allorquando viene modificata la classificazione del sistema CE, i brevetti vengono riclassificati secondo il nuovo sistema; il lettore potrà capire da questi brevi e limitati cenni quanto sia complessa e diversificata la classificazione di tali documenti.


1.6 Sfruttamento del brevetto

I brevetti, come qualsiasi altra proprietà, possono essere venduti, concessi in licenza, ipotecati gratuitamente o a pagamento. Il titolare di un brevetto possiede il diritto di autorizzare determinati soggetti ad utilizzare l’invenzione oggetto del brevetto nel periodo durante il quale l’invenzione è protetta. Ha inoltre la facoltà di cedere il diritto sull’invenzione a terzi, che acquisiranno in tal modo la titolarità dell’invenzione stessa. Scaduto il brevetto, la protezione concessa dallo Stato viene meno, e l’invenzione entra a far parte del dominio pubblico, ossia il titolare non avrà più il diritto esclusivo dell’invenzione, che sarà quindi liberamente sfruttabile economicamente da qualsiasi soggetto.

Sfruttamento diretto

Il titolare del brevetto ha la facoltà di sfruttare il brevetto in prima persona. Questo significa che ha la possibilità di scegliere se produrre il prodotto protetto dal proprio brevetto da solo o per mezzo di una propria impresa e quindi procedere alla relativa distribuzione dello stesso attraverso la propria rete commerciale. Lo sfruttamento diretto del brevetto è la forma più semplice per lo sfruttamento di un brevetto.

Trasferimento

Un brevetto può inoltre essere venduto o comprato (compravendita del brevetto). In questo caso il titolare del brevetto trasferisce i propri diritti sul brevetto ad un altro soggetto individuale o società che diventerà a sua volta titolare del brevetto in questione.

Licenza

Attraverso la concessione di una licenza, il titolare del brevetto permette ad un altro soggetto di utilizzare l’invenzione brevettata in forma gratuita o con pagamento di un canone corrispondente.

La licenza può essere ceduta a titolo esclusivo, ovvero il diritto è concesso soltanto ad una società o soggetto individuale che potrà disporre del diritto esclusivo di utilizzo dell’invenzione brevettata e di escludere qualsiasi altro soggetto dall’utilizzo della stessa.

È inoltre possibile accordarsi per la concessione di una licenza semplice. In questo caso il licenziatario entrerà in possesso di un semplice diritto di uso dell’invenzione senza però avere la facoltà di escludere altri soggetti dall’utilizzo della stessa. Il licenziante resta in possesso delle facoltà di utilizzare in prima persona la licenza, di concedere altre licenze semplici e di attivarsi per reprimere giuridicamente le violazioni che vengono attuate nei confronti della propria invenzione.

Una differenza elementare tra vendita e licenza di brevetti risiede nel fatto che il licenziatario non assume la posizione giuridica di titolare del brevetto.


1.7 Brevetti nazionali, internazionali, europei

Il soggetto richiedente un brevetto ha la possibilità di richiedere la tutela a livello nazionale, internazionale o europeo. Di conseguenza si parla di brevetto nazionale, internazionale o europeo.

Brevetti nazionali

Quasi ogni stato al mondo possiede un proprio sistema di brevetti con alcune differenze. La maggior parte dei paesi, tra cui le nazioni europee, applica il principio del “first-to-file”, secondo il quale il diritto al brevetto spetta al soggetto che per primo ne ha depositato la domanda. In altri paesi, tra cui gli Stati Uniti, si applica la norma denominata “first-to-invent”, secondo la quale, nel caso in cui si verifichi un conflitto sulla paternità del brevetto tra più richiedenti, verrà considerato titolare del brevetto il soggetto che per primo abbia scoperto l’invenzione oggetto del brevetto stesso, indipendentemente dal soggetto che ha presentato per primo la domanda di brevetto.

In Italia, la gestione nazionale dei brevetti è affidata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), organo amministrativo che ha sempre operato nell’ambito del Ministero dell’Industria e dal 1984 è stato inquadrato come Direzione Generale della Produzione Industriale alle dipendenze dello stesso Ministero. È questo l’ufficio destinatario delle domande di brevetto, mentre gli uffici periferici delegati quali centri di raccolta sono le locali Camere di Commercio (CCIAA).

Per depositare il brevetto occorre innanzitutto preparare una descrizione tecnica che metta in risalto lo scopo dell’invenzione, le carenze relative all’attuale stato della tecnica e i problemi tecnici che si intendono risolvere per mezzo dell’invenzione. Nella descrizione vanno evidenziati gli aspetti innovativi sui quali si chiede di ottenere la tutela. Di norma la domanda di brevetto rimane segreta per 18 mesi, a meno che non venga chiesta l’anticipata accessibilità al pubblico; in questo caso è resa pubblica dopo 90 giorni. Tuttavia mantenere segreta la domanda ha il vantaggio di ridurre la concorrenza.

Il nostro ordinamento non prevede un “esame preventivo” di novità e attività inventiva. L’esame dell’Ufficio riguarda i seguenti compiti:

– accertare la “ricevibilità” della domanda (per documentazione allegata ed assolvimento delle tasse prescritte);

–  verificare la sua “regolarità formale”, vale a dire i requisiti di brevettabilità;

– controllare la corrispondenza del titolo all’oggetto dell’invenzione;

– verificare la “sufficienza” della descrizione.

Terminata la fase istruttoria (che può durare parecchi mesi, a volte anche anni), l’Ufficio decide di concedere il brevetto oppure di respingere la domanda.

Nel sistema italiano non è prevista la procedura di opposizione (se il brevetto è concesso, i terzi non possono opporsi, come invece accade per il brevetto europeo).

Brevetti Internazionali

È possibile presentare una domanda internazionale seguendo la procedura del Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT). Il PCT rende più facile all’inventore ottenere protezione in più di uno Stato membro o regione, poiché permette la presentazione di una singola domanda di brevetto. La procedura del PCT si divide in due distinte fasi. Ha inizio con la presentazione di una domanda internazionale e termina con la concessione di un brevetto nazionale e/o territoriale.

Il sistema del brevetto internazionale PCT consente di richiedere la tutela brevettuale in 179 Stati. La procedura prevede la presentazione di un’unica domanda e la concessione ad opera degli Uffici Centrali Brevetti dei singoli paesi designati. Una volta accolta la domanda, si dovrà entrare nelle fasi nazionali e regionali. L’ente presso il quale si presentano le domande di brevetto internazionale è la WIPO, che ha sede a Ginevra.

Le organizzazioni regionali al momento sono quattro:

– Ufficio Brevetti Europeo (EPO);

– Organizzazione sul Brevetto Eurasiatico (EAPO);

– Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale (OAPI);

– Organizzazione Regionale Africana per la Proprietà Industriale (ARIPO).

La sequenza procedurale si articola in tre fasi:

  1. presentazione di una domanda internazionale;
  2. accettazione della domanda internazionale;
  3. avvio di un esame preliminare in ciascun Stato.

La domanda può essere depositata in lingua italiana, purché, entro un mese dalla data di deposito il depositante fornisca la traduzione. L’Ufficio internazionale compie un esame formale e la domanda viene pubblicata dopo diciotto mesi. Con il sistema PCT si ha una semplificazione delle procedure di deposito multinazionale. Si ha però un aumento dei costi complessivi.

Brevetti Europei

Con il nome di “brevetto europeo” si indica una procedura centralizzata di deposito e di rilascio prevista dalla EPC. Lo scopo di tale convenzione è quello di istituire una procedura unitaria di rilascio dei brevetti per invenzione riconosciuta da tutti gli Stati contraenti. Il brevetto europeo consente di ottenere con un’unica procedura il brevetto in più Stati. È necessario sottolineare che questa procedura non fornisce un unico brevetto valido in tutti gli Stati membri, bensì un fascio di brevetti nazionali e che la domanda di brevetto deve essere tradotta in una delle tre lingue di lavoro dell’UEB, qualora risulti redatta in altra lingua.

La sede dell’Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB), conosciuto internazionalmente come European Patent Office (EPO), è a Monaco di Baviera; un’altra sede si trova all’Aja, cui fa capo un’agenzia distaccata a Berlino e un’altra a Vienna. È possibile presentare una domanda di brevetto europeo presso una di queste sedi, oppure, nel caso in cui lo permetta la legislazione degli Stati Contraenti, presso l’ufficio centrale di proprietà industriale o altra autorità competente interna agli stati interessati.

La domanda di brevetto europeo va scritta in una delle tre lingue ufficiali della EPO (inglese, francese e tedesco, a seconda della scelta del soggetto che presenta il brevetto); può essere presentata, immediatamente o entro un anno dal deposito di un brevetto nazionale, da qualsiasi persona fisica o giuridica, da qualsiasi organismo equivalente a una persona giuridica in forza delle leggi vigenti, da più soggetti congiuntamente da due o più richiedenti appartenenti a diversi Stati Contraenti.

Il costo per la presentazione di una domanda di brevetto europeo varia in base al numero degli stati scelti e comprende le tasse di deposito e di ricerca, i costi della traduzione e le spese per la preparazione della domanda.

Una volta eseguita la ricerca di novità e pagata la tassa di esame, si ottiene l’accoglimento o il rigetto del brevetto. Se il brevetto viene concesso, bisogna passare alla convalida stato per stato, effettuando la traduzione nella lingua di ogni nazione e pagando la relativa tassa.

La procedura di deposito è uguale a quella per il deposito del brevetto nazionale in Italia, con l’aggiunta dell’esame preventivo di novità e attività inventiva e della formale procedura di opposizione.

Questi passaggi prevedono una prima fase che comprende il deposito della domanda, l’esame delle condizioni formali, la ricerca di novità e la pubblicazione (dopo 18 mesi dal deposito) della domanda e del rapporto di ricerca.

Segue la fase di esame vera e propria, che inizia su richiesta dell’inventore, il quale deve pagare anche la relativa tassa, senza la quale la domanda di brevetto viene considerata abbandonata.

Nel momento dell’esame il brevetto può essere accolto o respinto ed è possibile opporsi alla decisione dell’Ufficio preparando un apposito ricorso.

Il brevetto europeo può rappresentare un’autonoma domanda di brevetto o essere inserito come brevetto regionale all’interno di una domanda di brevetto internazionale, in questo secondo caso si parla di Euro-PCT.

Il brevetto europeo consente di poter ottenere un brevetto valido non solo in tutti gli stati dell’Unione Europea, ma anche in altri paesi limitrofi che hanno aderito all’accordo: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Monaco, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria, Turchia.

È possibile estendere la copertura del brevetto europeo anche ad Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Lettonia, Macedonia, Montenegro e Serbia, pagando per ogni stato la relativa tassa di designazione.

Dal 1 giugno 1978 la protezione di un brevetto può essere ottenuta in più stati presentando una singola domanda Europea di Brevetto, dopo la quale il brevetto Europeo si divide in tanti brevetti nazionali.

I brevetti Europei sono quindi trattati come brevetti nazionali in ognuno degli stati in cui ne è richiesta la protezione; per questa fase di deposito, fino all’avvento del Brevetto Comunitario (v. par. 3.2 seguente) i brevetti andavano tradotti nella lingua nazionale.

Prima che entrasse in vigore la EPC, la protezione del brevetto di invenzione poteva essere ottenuta soltanto a livello locale, ossia separatamente per ogni singolo stato. Le domande di brevetto dovevano essere presentate nelle diverse lingue all’ufficio nazionale brevetti corrispondente, prendendo in esame il relativo sistema nazionale.

L’EPO fu creata sulla base della EPC firmata nel 1973, concedendo protezione brevettuale all’interno di tutta l’Europa sulla base di una singola domanda di brevetto e di un unico procedimento di concessione.

Lo scopo della EPC è quello di rafforzare la cooperazione tra gli Stati Europei in materia di protezione delle invenzioni, semplificandone il procedimento di protezione, più economico e più accessibile, attraverso la creazione di una singola procedura europea per la concessione del brevetto.

In altre parole, la EPC ha previsto una singola procedura per il rilascio di brevetti con registrazioni successive negli Stati Membri e ha fissato alcune norme standard in materia di brevetti.

Qualsiasi violazione che si verifichi a danno del brevetto europeo è di giurisdizione delle leggi nazionali.

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